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Tutela degli operatori. Dispositivi di protezione individuale contro il COVID-19

A Seguito della proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, all’articolo 4 comma 2, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
A tal proposito basta immaginare la distonia quando, chiamati ad intervenire in tutte le circostanze nelle quali il cittadino ha l’obbligo di adempiere alla precitata norma, si presentano gli operatori con dispositivi non previsti: si creerebbe un paradosso, in quanto per i cittadini è previsto l’obbligo di uso di FFP2 mentre gli stessi operatori sono dotati solo delle chirurgiche. Situazione, tra l’altro, in totale spregio rispetto a quanto previsto dal DL. n. 81/2008 in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro e dal DL. n. 221 del 24 dicembre “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.
Va, inoltre, evidenziata l’alta contagiosità della variante Omicron, che espone maggiormente a rischio di contagio gli operatori e tutti i soggetti con i quali gli stessi vengono a contatto, comportando altresì un inevitabile incremento di assenze dovute a giusta quarantena e, nei casi più gravi, ricoveri con possibili estreme conseguenze.
Per i suindicati motivi, dopo le numerose segnalazioni ricevute delle segreterie regionali ed in particolare dalla Sicilia, terra di approdo di numerose persone a rischio pandemico, la Segreteria Nazionale del SIM Carabinieri chiede che, per gli operatori della linea Mobile, Territoriale e Speciale, vengano ritirate quanto prima le mascherine chirurgiche e sostituite, in numero congruo all’utilizzo, con le previste Mascherine FFP2, evitando oltretutto imbarazzo di chi deve fare rispettare le norme, rispettandole a sua volta.

SIM CARABINIERI

 

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