Sentenza CGA Sicilia – Attribuzione dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo del TFS.
A seguito delle perplessità e dei quesiti espressi da numerosi iscritti al SIM Carabinieri circa una recente sentenza del CGA della Regione Sicilia, il Dipartimento TSP ha ritenuto necessario fornire alcune precisazioni in tal senso. Con sentenza definitiva, il tribunale di secondo grado della giustizia amministrativa siciliana, ha accolto la richiesta di tre appartenenti alle Forze armate e di Polizia in congedo, confermando il loro diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio (TFS). Sono stati così rigettati i tre appelli proposti dall’INPS, e confermate le sentenze del Tar Sicilia favorevoli ai ricorrenti. Per tutti loro, pertanto, l’Inps dovrà versare 10.000,00 euro in aggiunta al TFS già ricevuto. Si tratta di personale posto in congedo per permanente inabilità al servizio dopo il riordino delle carriere del 2017 (gradi apicali e, in particolar modo, dei riformati della Marina Militare), in merito alla mancata inclusione nel calcolo del TFS del beneficio dei sei scatti stipendiali. Questa interpretazione restrittiva, tuttavia, viene effettuata solo da qualche sede INPS locale all’atto della liquidazione del trattamento di fine servizio. Giova precisare che il polo INPS Carabinieri di Chieti, attribuisce d’ufficio i sei scatti stipendiali a tale categoria di cessazioni dal servizio al fine del calcolo del trattamento di fine servizio.
Per fare un po’ di chiarezza, va precisato la materia per il comparto è disciplinata dalla legge 468 del 1987 richiamata successivamente dall’art 4 del d.lgs.165/1997 e, più recentemente, dall’art.1911 del COM (codice dell’ordinamento militare) che fa espresso rinvio alla precedente disposizione legislativa senza, peraltro, alcune condizione o limitazione.
1. Legge 468/87, Art 1 comma 15-bis. Ai sottufficiali delle forze Armate, compresi quelli dell’Arma dei Carabinieri e del corpo della Guardia di Finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n.536, ed ai marescialli maggiori, marescialli aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età, o perché deceduti, o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato, sono attribuiti ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi
2. art. 6bis del D.L 387/1987, co.1 (modificato con legge 232/1990, art 21, co.1). Al personale della polizia di stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della polizia di stato che espleta attività tecnico scientifica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’ indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ ultimo stipendio.
3. art. 6bis del D.L 387/1987co. 2
“Le disposizioni di cui al comma si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile.”
4. Art. 1911 del COM (D.lgs 66/2010):
• In alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall’ articolo 1082, gli ufficiali in servizio permanente possono chiedere l’attribuzione, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, di sei aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.
• Il beneficio dei sei scatti stipendiali, di cui al comma 1, si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli art. 1076, comma 1, e 1077, nonché agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d’ armata e gradi equiparati e quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di “a disposizione”.
• Al personale delle forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n.387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987 n.472. Pertanto, alla luce di quanto sopra specificato, la normativa tuttora vigente non fa nessuna distinzione di grado per l’attribuzione dei sei scatti stipendiali per il personale che cessa dal servizio per inabilità al servizio incondizionato, giusta quindi la sentenza del CGA in tal senso.
Ciò nonostante, anche da parte di alcuni organi di stampa, si continua a fare confusione tra l’applicazione della normativa precedentemente esposta e la richiesta di alcuni ricorrenti di vedersi attribuire i sei scatti stipendiali anche a seguito di pensionamento a domanda con 55 anni di età e 35 di contribuzione, cosa che nulla ha a che vedere con la normativa sopra riportata.
A tal proposito, si fa continuamente riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato, n.1231 del 22.9.2019 ove, a seguito di un ricorso proposto da un Prefetto cessato dal servizio con 55 anni e in presenza di una contribuzione pari a 35 anni, sono stati attribuiti i sei scatti stipendiali sul calcolo della liquidazione dell’indennità di buonuscita.
Difatti, in virtù di questa sentenza del Consiglio di Stato numerosissimi sono stati ricorsi presentati da appartenenti a tutte le forze di polizia e forze armate.
In merito a tali ricorsi, il TAR Lazio – Sezione V – in data 01/07/2022, ritenendo che l’articolo 6 bis del decreto legge n.387/1987 debba trovare applicazione, oltre che nei confronti del personale della polizia di Stato, anche nei confronti del personale delle altre forze di Polizia ad ordinamento militare, ha emesso la sentenza n.9011/2022 con la quale ha sancito il diritto dei ricorrenti (carabinieri, finanzieri ecc), tutti congedati a domanda successivamente al compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile contributivo, ad ottenere i benefici economici contemplati dall’ art. 56-bis del decreto legge n. 387/1987.
È appena il caso di ricordare che l’INPS si è sempre opposto al pagamento dei sei scatti sul TFS in quanto la sentenza del Consiglio di stato attiene a un ricorso proposto da un prefetto e precisando che il beneficio in questione non spetta a sensi della Legge 232/1990. A tale proposito va altresì precisato che con il parere n. 3826/13 dell’11.09.2013, l’Adunanza della Sezione Prima del Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile, al personale della carriera prefettizia, il beneficio dei menzionati sei aumenti periodici stipendiali nel calcolo del TFS (cfr. messaggio Hermes di questo Istituto n. 18090 dell’08/11/2013). Ci si augura pertanto, che il Consiglio di Stato, magari a sezioni riunite, si esprima in modo definitivo, e aggiungiamo noi positivo, per i ricorrenti, al fine di disporre la corresponsione d’ufficio da parte dell’INPS dei sei scatti stipendiali sul TFS anche al personale congedato a domanda successivamente al compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile contributivo, ciò anche al fine di non gravare ulteriormente gli uffici giudiziari con inutili e ricorsivi procedimenti giudiziari.
Il Dipartimento TSP seguirà con interesse quest’annosa vicenda fornendo ai nostri iscritti ogni chiarimento in merito ad ulteriori sviluppi, in attesa della prossima sentenza del Consiglio di Stato in merito ai ricorrenti e delle forze di polizia ad Ordinamento Militare.
𝐒𝐈𝐌 𝐂𝐀𝐑𝐀𝐁𝐈𝐍𝐈𝐄𝐑𝐈
Dipartimento Trattamento Stipendiale e Pensionistico
Carlo Calabrese ~ Gianluca Spaziani