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Reclutamento allievi carabinieri. Inidoneità fisica. Il TAR Lazio annulla gli atti.

ROMA – L’interessato lamentava l’esclusione dal concorso per “il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale” per una pregressa malattia da cui era totalmente guarito già molti mesi prima di sottoporsi agli accertamenti psico-fisici.

La Commissione medica motivava l’esclusione facendo riferimento alla lettera G, punto 1. dell’art. 582 del DPR 15 marzo 2010 n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”.

Il TAR Lazio prima, tramite decreto monocratico, permetteva al ricorrente di poter proseguire le prove concorsuale e sostenere e poi con ordinanza collegiale confermava il decreto monocratico, concordando con l’impostazione giuridica dell’Avv. Michele Bonetti, Avvocato del SIM Carabinieri che ha assistito il giovane ricorrente nella battaglia legale.

 “Gli accertamenti psico – fisici sanitari hanno lo scopo di verificare il possesso da parte dei concorrenti delle qualità psicofisiche richieste per superare dapprima il corso addestrativo e, successivamente, per svolgere le funzioni attribuite ai Carabinieri”, tanto si legge al punto 2 delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico – fisici del concorso approvate dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (GURI – 4° serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022).

Dal canto suo l’articolo 579 – idoneità al servizio militare – DPR 90/2010 chiarisce che “sono idonei al servizio militare i soggetti in possesso dell’efficienza psico – fisica che ne consente l’impiego negli incarichi relativi al grado, alla qualifica e al ruolo di appartenenza. 2. Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate possono essere richiesti, in relazione alle esigenze di impiego, specifici requisiti psico – fisici, da indicare nei bandi di concorso. 3. Non sono comunque idonei al servizio militare i soggetti affetti dalle imperfezioni e infermità previste dall’articolo 582”.

Il TAR ha confermato che l’infermità e/o della menomazione devono essere esistenti al momento degli accertamenti medici e quindi è del tutto illegittima l’esclusione motivata facendo riferimento ad una vecchia patologia.

La commissione applicava la normativa in maniera letterale senza alcun approfondimento specialistico.

SIM CARABINIERI

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