Psicologi militari: il Consiglio di Stato si pronuncia per l’esercizio della libera professione fuori l’orario di servizio.
ROMA – Il Consiglio di Stato ha pronunciato l’ordinanza per la riforma della sentenza n.10492/2016 del TAR del Lazio, intrapresa dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma contro il Ministero della Difesa, riguardo l’annullamento dei provvedimenti introdotti dal Ministero volti a negare agli psicologi militari l’esercizio della libera professione fuori l’orario di servizio.
Il tutto a seguito dei ricorsi presentati dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, che ha impugnato la sentenza del TAR e la circolare del 31 luglio 2008 del Ministero della Difesa, “Disposizioni in materia di esercizio di attività extraprofessionali retribuite da parte del personale militare e di concessione delle relative autorizzazioni. Disciplina delle incompatibilità“, nella parte in cui agli psicologi militari è consentita l’iscrizione all’albo “ma con annotazione attestante lo stato giuridico-professionale di dipendente pubblico e il divieto di esercitare la libera professione“, applicando in questo modo un distinguo rispetto agli psicologi dipendenti pubblici, cui l’iscrizione è consentita senza annotazioni e/o divieti di sorta.
Tali ricorsi, respinti dal TAR, hanno portato il Consiglio di Stato ad accertare, quindi, la legittimità dell’art. 210 del Codice Ordinamento Militare – Attività libero professionale del personale medico e paramedico, in deroga all’art. 894 Codice Ordinamento Militare – Incompatibilità professionali, in quanto non comprende gli psicologi militari tra gli ufficiali sanitari a cui è consentito, in deroga all’art. 894 comma 1 del medesimo codice, l’esercizio dell’attività libero professionale, ravvisando, oltretutto, la “ratio della disparità di trattamento nella diversità di ruoli (ruolo normale per i medici e ruolo speciale per gli psicologi) e di progressione di carriera.”
Una pronuncia di rilevante importanza quella del Consiglio di Stato, volta a tutelare psicologi e psicoterapeuti militari, figure professionali indispensabili, cui non deve essere riconosciuto un valore inferiore a quello del medico nel diritto alla salute, oggi più che mai compromessa da un contesto sociale e militare che vede un crescente aumento dei fenomeni di disagio. Entrambe le professioni, infatti, sono in grado di offrire un prezioso contributo alla tutela della salute per la comunità civile, arricchita dell’esperienza maturata nel contesto sociale, nell’interesse della stessa Forza Armata, la quale potrà trarre benefici dalle prestazioni di queste figure professionali altamente specializzate, quando chiamati ad intervenire nelle operazioni a supporto della popolazione civile.
L’ordinanza ribadisce di fatto quanto la mancata possibilità per lo psicologo militare di svolgere attività libero professionale non occasionale, non risulti supportata da una razionale giustificazione, in quanto l’ufficiale annovera alle sue qualità militari quelle di professionista per la cura della salute mentale, utili, indispensabili e adeguate anche per la comunità civile, ed il cui mancato impiego determina una lesione del diritto alla salute dell’individuo e della collettività.
La possibilità di esercitare all’esterno la libera professione garantisce, inoltre, all’Istituzione la presenza di professionisti sempre più competenti e aggiornati.
SIM CARABINIERI
Ordinanza di rinvio alla Corte Cost. n. 969-2022 (nrg 3286-2017)