Programmazione e concessione licenza ordinaria dei militari – Malessere del personale
NAPOLI – “Il lavoratore ha diritto annualmente alla fruizione di ferie regolarmente retribuite, e non può rinunziarvi”, questo è quanto sancisce l’articolo 36 comma 3° della nostra Costituzione. I numerosi provvedimenti di concertazione economica in favore del personale militare hanno così stabilito il diritto, per ogni singolo anno di servizio, ad un periodo prestabilito di licenza ordinaria maturato e retribuito, privo ovviamente dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario e delle indennità, in quanto non compiute.
L’anzidetta premessa, di natura meramente legislativa, riconosce la licenza come un diritto a cui tutti i militari devono uniformarsi nel pieno interesse personale. Per l’Arma dei Carabinieri le disposizioni in materia di assenze dal servizio, sono raccolte nella Pubblicazione C14 “Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi” che ha lo scopo di riunire, armonizzare e snellire in un unico strumento di consultazione, la normativa in questione.
Queste ultime finalità, che con l’anzidetta Pubblicazione si è voluto raggiungere non senza costanti aggiornamenti mediante circolari e disposizioni, risulterebbero spesso diversamente interpretate in alcuni Comandi Arma della Legione Campania. Con le varie segnalazioni portate all’attenzione di questa Associazione da numerosi militari sembrerebbe che, in sede di programmazione dei periodi assenza, il concetto di “frazionabilità” citato nel compendio in esame (Cap. II, Par. 1, lett. “b”, pt.7), viene intesso diversamente dall’organo concedente con applicazioni plasmate all’occorrenza, più in favore delle esigenze di Reparto che di quelle strettamente personali del militare seppur nel pieno esercizio del previsto diritto di assenza. (Articolo 55, comma 4, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.). Nel leggere la predetta disposizione si evince che il militare può quindi frazionare la licenza in più parti e senza vincoli, pertanto lo stesso può decidere di fruire di più periodi d’assenza spalmati anche in un arco temporale ampio di programmazione cosiddetta “straordinaria” come risulterebbe quello per le vacanze estive e natalizie, evitando di assentarsi ad esempio per 15 giorni continuativi perché vincolato da imposizioni superiori in seno a strane congetture organizzative. Frequenti sono le problematiche rappresentate in ordine alle tempistiche di programmazione, conferma della stessa e concessione della licenza, nei tempi previsti. Sempre per la scarna attenzione all’interesse ed al benessere dei sottoposti da parte dell’organo concedente, i militari vengono privati della facoltà di poter pianificare i viaggi con largo anticipo senza poter acquistare biglietti per il trasporto o prenotare strutture ricettive prima di una pianificazione delle assenze che schematicamente si decide di impiantare quasi a ridosso del periodo di interesse. Tutto ciò genera nel militare malumore, disagio e scompensi organizzativi nonché economici i cui effetti si riversano nel rendimento e nella lucidità durante lo svolgimento del servizio istituzionale nonché in dissapori e tensioni sia con i colleghi che con i propri familiari che di riflesso vivono i disagi creati dal Comando. A tal proposito è doveroso ricordare che, secondo la lettera H al punto 9 di pagina 15 della pubblicazione anzidetta, il militare può presentare la domanda di licenza ordinaria 30 giorni prima dell’ inizio della fruizione e che l’autorità predisposta alla concessione può sottoscrivere tale beneficio fino a 15 giorni prima dell’inizio delle ferie (punto 1 lettera B punto 5 pagina 9).
Premesso quanto sopra, si chiede un’incisiva azione di verifica da parte dei Comandi di vertice per i casi obsoleti summenzionati, a tutela di una fluida interazione organizzativa tra amministrazione e dipendente nel pieno interesse comune e senza reinterpretazione forzata della vigente normativa. Il rispetto delle tempistiche di programmazione, ma anche e soprattutto quelle di concessione del beneficio, nell’interesse di un contemperamento tra le frequenti esigenze dell’Amministrazione con quelle legittime del militare, deve essere il criterio basico di attuazione delle disposizioni in materia, evitando fuorvianti atteggiamenti volti a temporeggiare o a vincolare la vita del sottoposto. Sarebbe auspicabile che l’anzidetta azione di verifica venga posta in essere anche nei casi di diniego delle domande di licenza talvolta negata senza motivazione valida per gravi e comprovate esigenze di servizio, ma solo come azione ritorsiva o eccessivamente preventiva verso l’interesse del richiedente già vessato e gravato da problemi lavorativi ma soprattutto di carattere strettamente privato.
SIM CARABINIERI
Segreteria Regionale Campania