NULLA TENENTI
ROMA – I decreti legislativi 29 maggio 2017, n.94 e n.95, introducono modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, recante “Codice dell’ordinamento militare”, revisionando i ruoli e i profili di carriera del personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia.
In particolare, le modifiche interessano le norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale appartenente, tra le altre, alla categoria degli ufficiali dell’ Arma dei carabinieri, previa rivisitazione dell’architettura dei ruoli e delle relative dotazioni organiche.
Le unità immesse nel Ruolo Straordinario a Esaurimento sono computate in posizione soprannumeraria rispetto agli organici dei ruoli degli Ufficiali dell’ Arma, per essere progressivamente riassorbite per effetto delle cessazioni dal servizio permanente.
In ragione della tipicità e della peculiarità del Ruolo Straordinario a Esaurimento, è prevista una speciale disciplina per la progressione in carriera degli ufficiali che risponde pienamente alle esigenze istituzionali sottese alla costituzione del ruolo stesso. Gli ufficiali del Ruolo Straordinario a Esaurimento (art.2212-quinquiesdecies COM) permangono nel grado di sottotenente per un anno (comprensivo della fase di formazione e aggiornamento) ed avanzano ad anzianità al grado di tenente. La permanenza minima da tenente è di due anni per poter essere promossi, sempre ad anzianità, al grado di capitano, apicale per il ruolo. All’atto della cessazione dal servizio, anche per gli ufficiali del Ruolo Straordinario a Esaurimento è previsto il conferimento della promozione al grado superiore, a titolo onorifico, previa verifica dei requisiti previsti dall’’art.1084 bis COM.
Gli ufficiali RStE del 4° corso informativo, nonostante i quadri di avanzamento siano stati chiusi il 9 novembre 2021, attendono tuttora il decreto di nomina a tenente, ma sono passati solo sei mesi ed è normale che prima si debba pensare alle cose serie.
SIM CARABINIERI
Segreteria Nazionale