Lavoro notturno: esonero e tutela della salute del lavoratore.
Il lavoro notturno è molto frequente, in particolare in tutte quelle realtà aziendali nelle quali la produzione è a ciclo continuo e, quindi, i dipendenti addetti alla produzione devono essere presenti su tre turni da otto ore per garantire la copertura delle complessive ventiquattro ore. Viene considerato lavoro notturno la prestazione lavorativa che va dalle ore 24 alle ore 6 ed incide pesantemente sul cosiddetto ciclo sonno-veglia, motivo per cui, in alcuni settori, è possibile ottenere un esonero dalle notti per età.
Con il passare degli anni, infatti, gli effetti del lavoro notturno sul fisico si fanno sempre più pesanti ed è dunque preferibile evitare di adibire al lavoro notturno i dipendenti che hanno una certa età anagrafica. In alcuni casi questa possibilità è prevista direttamente dalla legge mentre in altri casi è frutto di un accordo collettivo o individuale con il datore di lavoro.
Essendo la prestazione di lavoro notturno maggiormente gravosa per il corpo e per la psiche del lavoratore, fondamentale è il controllo costante delle condizioni di salute del dipendente, per definire la reale compatibilità con il suo svolgimento, per cui la legge [2] prevede che l’inidoneità al lavoro notturno debba essere accertata attraverso le strutture sanitarie pubbliche.
La legge affida un ruolo importante ai contratti collettivi, i quali possono stabilire i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall’obbligo di effettuare lavoro notturno. È vietato, in ogni caso, adibire le donne in gravidanza al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, dal momento dell’accertamento dello stato e fino al compimento di un anno di età del bambino.
Non sono obbligati al lavoro notturno le seguenti categorie:
• la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
• la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
• la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa;
• la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.
La legge [3] prevede poi che l’introduzione del lavoro notturno in azienda debba essere preceduta dalla consultazione delle rappresentanze sindacali in azienda, se costituite, aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato dall’impresa.
Se mancano le rappresentanze sindacali aziendali, questa consultazione deve essere effettuata con i sindacati provinciali, tramite l’associazione cui l’azienda aderisce, ad esempio Confindustria o Confcommercio, come previsto dai contratti collettivi entro sette giorni.
La legge [4] limita la durata massima della prestazione di lavoro notturno, che non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore. Per quanto riguarda invece la retribuzione, essendo il lavoro notturno maggiormente gravoso, è la contrattazione collettiva che definisce le riduzioni dell’orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni.
I Contratti collettivi nazionali possono, quindi, prevedere riduzioni dell’orario di lavoro a favore dei lavoratori notturni e stabilire che lavoratori notturni ricevano una retribuzione maggiorata che va da un + 15% ad un + 40%.
Per quanto riguarda la tutela, è il datore di lavoro che deve effettuare i controlli preventivi e periodici a proprie spese, almeno ogni due anni, per verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno per i lavoratori stessi, insieme alla verifica delle norme di sicurezza e misure di prevenzione specifiche per questa tipologia di lavoratori. Nel momento in cui il lavoratore verrà dichiarato inidoneo da un medico competente in materia, gli verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.
Non sono previsti limiti di età oltre il quale è vietata l’adibizione al lavoro notturno, anche se alcuni si trovano in normative specifiche. La normativa relativa al Corpo di polizia penitenziaria [5] prevede, per esempio, che il personale che abbia superato il cinquantesimo anno di età venga esentato, a sua richiesta, dai servizi notturni, di vigilanza e osservazione dei detenuti, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio; un’altra norma prevede la stessa possibilità per i dipendenti che abbiano maturato oltre 30 anni di servizio [6]: alcune amministrazioni hanno interpretato la norma ritenendo che i due requisiti (50 anni di età e 30 anni di servizio) debbano coesistere contestualmente.
Fanno eccezione le esigenze di servizio per cui l’amministrazione può rigettare la richiesta di esonero dal lavoro notturno dell’over 50, ma che il datore di lavoro potrebbe essere chiamato a dimostrare davanti ad un giudice, in caso di impugnamento del rigetto.
Oltre le norme di legge, l’esonero può essere sancito da un accordo sindacale o individuale del contratto collettivo, per il personale che compia una certa età anagrafica o, in mancanza di queste possibilità, il lavoratore stesso può richiedere al datore di lavoro di essere esentato dalle notti, avendo superato una certa età anagrafica o, in altri casi, se il medico competente certifica che, data l’età anagrafica del soggetto, lo stesso non è più idoneo allo svolgimento del lavoro notturno e può tornare a svolgere uno diurno.
[1] D.Lgs. n. 66/2003.
[2] Art. 11 D.Lgs. n. 66/2003.
[3] Art. 12 D.Lgs. n. 66/2003.
[4] Art. 13 D.Lgs. n. 66/2003.
[5] Art. 21 co. 4 D.P.R. n. 82/1999.
[6] Art. 9 co. 3 Accordo Quadro nazionale Polizia Penitenziaria del 24.3.2004.