I Comandanti di Stazione
Si narra che la tradizionale vocazione di vicinanza alla popolazione, che caratterizza l’Arma dei Carabinieri sin dalla fondazione, trova la sua espressione più concreta e quotidiana nella Stazione Carabinieri, il primo anello dell’organizzazione territoriale dell’Istituzione. Come è noto, la “Stazione” è, innanzitutto, una risorsa operativa imprescindibile nel quadro delle attività volte a garantire la sicurezza dei cittadini. Giova sottolineare che il ruolo delle Stazioni e dei suoi Comandanti va ben oltre lo svolgimento delle attività primarie di polizia. Esso si sostanzia in un rapporto di conoscenza diretta e reciproca con il cittadino che richiama una vera e propria funzione di “rassicurazione sociale“. I Carabinieri della Stazione non “prestano servizio” in un comune, gli “appartengono” e ne costituiscono un punto di riferimento sociale ed umano oltre che professionale. Ad essi ci si affida per ricevere un parere autorevole sulle questioni più disparate, per un consiglio o un aiuto. Il loro compito primario è quello di proteggere, ascoltare, suggerire, informare, offrire una presenza vigile e rassicurante attraverso il contatto quotidiano con la gente, con l’obiettivo di “penetrare” il territorio ed ottenere un ritorno positivo in termini di collaborazione da parte della collettività, di cui sono un punto di riferimento. Inoltre, con la loro perfetta conoscenza dell’ambiente urbano, i Carabinieri della Stazione sono uno strumento di prevenzione avanzata, la più moderna espressione di un’Istituzione che, da sempre, mira a soddisfare la domanda di sicurezza nei luoghi dove si genera, in “presa diretta” con le effettive necessità degli abitanti.
L’esperienza maturata ha consentito di sviluppare ulteriormente l’attività conferendole una più spiccata connotazione operativa, orientata alla prevenzione dei più comuni reati di strada e dei fenomeni di disordine urbano.
Storicamente la figura del Comandante di Stazione è del tutto unica nel panorama della Difesa e della Sicurezza Nazionale. Allo stesso viene riconosciuta una certa levatura, qualità, spessore, livello professionale di indubbio valore, tale, che non si evidenzia in altri soggetti di pari livello presso altre pubbliche o private Amministrazioni. Riunisce attitudini e peculiarità che sono proprie dei ruoli direttivi/dirigenziali
Il novellato art. 173, lett. e) del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice Ordinamento Militare, statuisce: “omissis… Comandi Stazione, peculiari articolazioni di base dell’Arma dei Carabinieri a livello locale, cui compete la responsabilità del controllo del territorio e delle connesse attività istituzionali, nonché l’assolvimento dei compili militari. Omissis.
Quindi, stando a quanto stabilito dalla norma, al Comandante di Stazione compete la direzione del servizio istituzionale nel proprio territorio, l’esecuzione e la direzione dei servizi di polizia giudiziaria dei quali è il responsabile, rispondendone in primis, ma anche in secundis, all’Autorità Giudiziaria (è opportuno evidenziare che l’Autorità Giudiziaria di frequente indirizza le sue richieste “Al Signor Comandante della Stazione Carabinieri di...”, precisando nelle deleghe “la S.V. quale autorità di Polizia Giudiziaria del luogo, ad indagini ultimate mi trasmetterà l’esito con un’unica informativa riepilogativa di tutta l’attività di P.G.“. Non può, inoltre, omettersi, nel caso della testimonianza, la specificazione di alcuni Presidenti di Tribunale “Lei, in qualità di comandante della Stazione Carabinieri di.., direttamente responsabile degli uomini posti alle sue dipendenze, quando è venuto a conoscenza dei fatti, che direttive ha impartito, personalmente che cosa ha fatto, i suoi uomini lo hanno informato sulle specifica attività svolte? E lei che provvedimenti ha adottato?”, e via discorrendo.
Continuando, il Comandante di Stazione, seguitando nelle condotte normate, è responsabile verso l’Autorità Giudiziaria per gli atti compiuti, per le informazioni assunte, per la direzione dei servizi di ordine pubblico nell’ambito del proprio territorio (T.U.L.P.S.- R.D. n. 773 del 18.06.1931- artt. 18-24 e del relativo Regolamento di Esecuzione). Ha inoltre il dovere “istituzionale” di far visita ai comuni e alle frazioni del territorio (come lo è anche il Comandante di Compagnia, nell’ambito del territorio di pertinenza) al fine di tenersi costantemente informato dei fatti, degli avvenimenti e delle situazioni locali, oltre predisporre ed attuare tutte le misure che egli riterrà necessarie per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica del territorio di propria competenza. È, ancora, direttamente responsabile dell’impiego, della disciplina, dell’addestramento e del governo del personale posto alle sue dirette dipendenze, per conto del quale è tenuto a redigere le note caratteristiche; è direttamente responsabile di tutti i materiali e delle apparecchiature in dotazione al reparto, quale consegnatario per debito di custodia; è responsabile degli arrestati custoditi nelle camere di sicurezza, della sicurezza del personale in relazione alla normativa antinfortunistica nel cui ambito assume la qualifica di “preposto”, degli oggetti e dei valori sequestrati per ragioni varie; è il responsabile del funzionamento ed aggiornamento dei vari programmi ed applicativi informatici installati; ha l’onere di mantenere, con costanza, contatti con le Autorità civili, militari e religiose del proprio territorio.
Se, poi, si valuta la posizione di un Comandante di Stazione distaccata, egli ha, per dipiù, l’obbligo di presentarsi agli ufficiali generali delle FF.AA., agli ufficiali dell’Arma di ogni grado che per qualsivoglia motivo si trovino nel territorio di competenza della Stazione, ai comandanti delle FF.AA. in marcia od esercitazione, agli ufficiali delle FF.AA. che viaggiano per servizio e che lo abbiano informato del loro arrivo, di interviene nei pubblici e privati dissidi, oltre essere responsabile degli accompagnamenti coattivi in tutto il territorio nazionale, dell’accesso agli atti amministrativi da parte dei cittadini (esposti, interventi per incidenti stradali, liti tra condomini, tra coniugi separati, ecc.), della procedura per le sospensioni delle patenti di guida su delega delle Prefetture (quindi, dei conseguenti aggiornamenti SDI, delle decine di persone sottoposte agli obblighi di firma, alla libertà vigilata, all’obbligo e/o divieto di dimora, agli arresti domiciliari, alla detenzione domiciliare (in particolare nelle grandi aree metropolitane), delle decine e decine di deleghe di indagini da parte dell’A.G. (interrogatori, sommarie informazioni, acquisizione tabulati telefonici, tentativi di conciliazione, ecc.).
E proseguendo, il Comandante di Stazione è anche il diretto responsabile del controllo del territorio e delle connesse attività istituzionali. Svolge all’uopo tutte le funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza e amministrativa che gli sono proprie. Ha la direzione immediata del servizio istituzionale nel territorio del suo reparto, ove, dirigendo anche i servizi di polizia giudiziaria, svolge attività d’indagine, sia d’iniziativa che delegata dall’Autorità Giudiziaria (ordinaria e/o militare). Nell’esercizio delle sue funzioni interviene nei pubblici e privati dissidi ed esercita ogni opportuna iniziativa volta a far adottare idonee misure di prevenzione nei confronti delle persone socialmente pericolose. Nell’ambito della gestione delle risorse umane e patrimoniali, è responsabile dell’impiego tecnico-operativo, della disciplina e dell’addestramento del personale posto alle sue dirette dipendenze oltre che dell’immobile (manutenzione – igiene – sanità – sicurezza) e dei mezzi posti a sua disposizione.
Tutto questo, a solo mero titolo esemplificativo. Ciò che leggi, regolamenti e circolari del Comando Generale statuiscono impreteribilmente!
È di tutta evidenza che l’azione di comando che un Comandante di Compagnia può e deve esercitare non può e non deve travalicare le precipue funzioni testé puntualizzate. Non è assolutamente ammissibile che un Comandante di Compagnia si sostituisca al Comandante di Stazione nell’assolvimento delle sue funzioni, nell’esercizio dei suoi poteri, pretendendo, nei casi più estremi, addirittura, di organizzare l’attività giornaliera, relegandoli, di fatto, ad autentici “trascrittori di brogliaccio”
Non può accettarsi una situazione di questo genere. È dequalificante, demansionante, lesiva della dignità professionale. Da oltre dieci anni il Maresciallo, I ‘Ispettore dei Carabinieri, consegue una laurea triennale che di fatto lo inserisce, a pieno titolo, nell’alveo dei “funzionari” (non tralasciando di citare i molti, tanti, Ispettori che hanno conseguito lauree magistrali, specialistiche, specializzazioni e persino dottorati).
Quel distintivo, che ricorda “le curve di Bézier“, posto all’altezza del deltoide del braccio sinistro, merita rispetto: in esso si annidano concetti intimamente legati a dedizione, esperienza, preparazione, competenza, capacità (come da ultimo ricordato, tra l’altro, in una recente circolare del Comandante Generale uscente).
SIM CARABINIERI
Segreteria regionale Campania