Guai all’orizzonte per i Comandanti di Stazione e per tutti i preposti
– DECRETO FISCO-LAVORO – 21 DICEMBRE 2021 –
sicurezza sul lavoro, nuovi profili di responsabilità per i preposti e miglioramento delle attività formative e addestrative e loro estensione ai datori di lavoro.
Il SIM Carabinieri come da consolidata tradizione, si muove in anticipo sulla conversione del decreto Fisco-Lavoro definita una vera e propria “miniriforma” del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, che stabilisce, oltre l’implementazione delle attività formative e addestrative, rivolgendole anche al Datore di lavoro, anche il potere di sospensione da parte delle Autorità Competenti (Organi di Vigilanza, in conoscenza per l’Arma), evidenziando l’urgenza di un miglioramento delle evidenze prevenzionistiche, che opera contemporaneamente su cinque pilastri:
• una implementazione delle attività formative e di addestramento, inclusive della definizione di forme di verifica dell’apprendimento in fase didattica e dei comportamenti in fase esecutiva;
• l’individuazione più stringente delle funzioni di vigilanza e controllo e delle correlate responsabilità del preposto, cui viene attribuito uno specifico potere interdittivo;
• l’estensione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro delle stesse competenze di vigilanza e ispezione in precedenza riconosciute soltanto alle Aziende Sanitarie Locali;
• la riformulazione complessiva del potere/dovere di sospensione dell’impresa per lavoro sommerso e per gravi violazioni di sicurezza;
• il rilancio del ruolo degli organismi paritetici, da costituirsi tra rappresentanza dei lavoratori e dell’Ente.
Il SIM Carabinieri ritiene imprescindibile l’importanza della formazione, di particolare rilevanza appaiono le modifiche apportate ai commi 2 e 7 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 prevedendo che, anzitutto, entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotti un accordo nel quale si accorpino, rivisitati e modificati, gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla sicurezza che dovranno prevedere, tra l’altro, la verifica dell’apprendimento per tutti i corsi e forme di verifica della adeguatezza dei comportamenti successivi ai corsi.
Inoltre, questa organizzazione sindacale, ritiene rilevante la piena equiparazione del datore di lavoro ai dirigenti e ai preposti quanto all’obbligo di ricevere – ancorché differenziata nei contenuti – una formazione adeguata e specifica e un aggiornamento periodico in base ai compiti svolti in materia di salute e sicurezza del lavoro, esattamente secondo quanto stabilito nell’Accordo adottato in Conferenza Stato Regioni.
Infatti, si rileva l’obbligo in merito alle procedure addestrative che consistono in una prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale oltreché nella esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza, con la previsione espressa dell’obbligo di tracciare in apposito registro (anche informatizzato) gli interventi di addestramento effettuati (art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008).
A rinforzare tale previsione, se viene a mancare tale predetta attività formativa e addestrativa, la miniriforma porta con sé l’applicazione della pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro, a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti delegati.
Il SIM Carabinieri chiede garanzie circa la figura del PREPOSTO, specificando che l’implemento delle funzioni e delle responsabilità di tale figura, che nel sistema di gestione aziendale della sicurezza sul lavoro assume ora un ruolo di primaria delicatezza e di assoluta centralità (accanto a datore di lavoro e dirigente), stabilendo l’obbligo per datore di lavoro e dirigenti (che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze conferite) di individuare la predetta figura di preposto per l’effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del Testo Unico, affidando ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la misura dell’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate, ma anche prevedendo che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività (art. 18, comma 1, lettera b-bis), D.Lgs. n. 81/2008). Tale misura di tutela è rafforzata dalla previsione della sanzione penale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
Per tale specifica funzione obbligatoria del preposto il D.L. n. 146/2021 convertito prevede l’applicazione della pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.
Per questo l’articolo 3, comma 2 del D.Lgs 81/08 prevede che le norme si applichino tenendo conto delle: “(…) effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle FF.AA.”. Tali «particolari esigenze e peculiarità organizzative» riguardano i principi e le peculiarità istituzionali finalizzate a salvaguardare: “la capacità e la prontezza d’impiego della forza militare e il relativo addestramento, in territorio nazionale e all’estero” così come specificato dall’articolo 245 comma 1, lettera b) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 “Testo Unico dell’Ordinamento Militare”.
Lo stesso Codice dell’Ordinamento Militare precisa che il D.Lgs 81/08 si applica: “(…) nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività da essa svolti tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all’utilizzo dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici” (Art. 184, comma 1 del COM)
Per quanto sopra detto il SIM Carabinieri, chiede l’apertura di un tavolo tecnico per un confronto costruttivo sui seguenti punti:
- formazione e addestramento;
- apertura di una contrattazione collettiva in tema economico per i militari che rivestono il ruolo di preposto1, al fine di incrementarne le tutele;
- in ragione di tali ampliamenti di responsabilità, sul preposto2, ma anche sui Datori di Lavoro3, Dirigenti4 e A/RSPP sarebbe opportuna, pertanto, la valorizzazione di uno strumento assicurativo;
- valutare la possibilità di incarichi esclusivi a chi riveste il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- rivedere il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, in quanto in caso di violazioni non consentirebbe, comunque, al preposto di vedersi sollevato dal pagamento delle somme in via amministrativa in esito alla procedura di prescrizione ex D.lgs. 758/1994;
- considerare la possibilità di identificare la figura del preposto e le modalità di esercizio del potere interdittivo attraverso un criterio condiviso con le rappresentanze sindacali assentite e rappresentative;
- il riconoscimento di organismi paritetici, da costituirsi tra rappresentanza dei lavoratori e dell’Ente.
Pertanto, il SIM Carabinieri ritiene che, alla luce dei nuovi carichi di responsabilità in capo ai preposti, anello debole della scala gerarchica nelle funzioni di Comando, già gravati da enormi responsabilità per assolvere ai compiti d’Istituto; si debba intervenire con azioni concrete e pragmatiche, in primis inserendo figure tecniche esperte in sicurezza del lavoro a supporto di tutta l’organizzazione della sicurezza mentre indispensabile appare la creazione di un modello operativo efficace ed efficiente che innalzi la cultura della sicurezza a tutela del benessere e della salute dei militari di ogni ordine e grado. Il SIM Carabinieri è pronto come sempre a dare un contributo con proposte e soluzioni ai vertici dell’Arma dei Carabinieri, a tutela dell’Istituzione e dei colleghi, vigilerà affinché il tutto non si risolva, scaricando le responsabilità dall’alto verso il basso, con soli adempimenti formali.
SIM CARABINIERI
Il Segretario Generale Nazionale
Antonio Serpi
- Il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitigli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. In ambito militare è individuato fra i lavoratori militari o civili che, in ragione delle proprie competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali conferiti: “fanno capo doveri di sovrintendere e sorvegliare direttamente le attività lavorative del personale dipendente, cui intercorre un rapporto d’impiego immediato, anche temporaneo, e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (Art. 247, comma 1, lettera b) del TUOM).
- A titolo di esempio: Comandanti di Stazione, Comandanti del NORM, Comandanti di Compagnia, Comandanti di Plotone, Capi sezione, ecc.
- Individuato con circolare del IV Reparto – SM – Ufficio Logistico – Comando Generale dell’Arma de Carabinieri, quali a titolo esemplificativo, Comandanti di Grandi Unità, Comandanti delle Regioni Forestali, Comandante Reparto Autonomo, Comandante Scuola Ufficiali Carabinieri Comandanti di Legione, ecc.
- A titolo di esempio: Delegati individuati dai datori di lavoro come ad esempio il Comandante Provinciale, ecc.