GESTIONE FISCALE DELLE SPESE SOSTENUTE DURANTE LE TRASFERTE /MISSIONI
Roma. A seguito di numerose segnalazioni pervenute dai nostri iscritti e come già anticipato dalla Segreteria Regionale SIM Carabinieri “Veneto”, si riportano alcuni chiarimenti riguardo ad alcune novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 “Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e Bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” in merito al rimborso delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati con automezzi pubblici non di linea. Nello specifico l’art. 1 comma 81 della succitata legge ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’art. 51 c. 5 d.P.R. n. 917/86 (T.U. Imposte sui Redditi), specificando che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenute dal personale durante le missioni fuori dal territorio comunale, con mezzi di pagamento non tracciati (contante) costituiscono reddito e sono imponibili ai fini fiscali e previdenziali. Al contrario, invece, i pagamenti effettuati con modalità tracciabili e quindi diverse dall’utilizzo del contante (carte di credito e prepagate, bonifico bancario e postale ecc…) non saranno soggetti ad alcuna ritenuta/tassazione. Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari, con lettera n. 36/6-1 del 7 gennaio 2025 pubblicata sul portale “Leonardo” ha indicato queste modifiche legislative tra quelle di interesse per il personale dell’Arma contenute nella legge di bilancio 2025. Nelle more dell’emanazione di un’apposita circolare esplicativa e delle modifiche ai sistemi informatizzati da parte dei competenti uffici amministrativi dell’Arma dei Carabinieri, sensibilizziamo i nostri Iscritti ad utilizzare, per le spese effettuate in costanza di missione, degli strumenti di pagamento che garantiscano la tracciabilità ed a conservare la relativa documentazione probatoria (fatture, scontrini e, anche, ricevute del pagamento elettronico) al fine di agevolare la corretta liquidazione del certificato di viaggio, evitando di incorrere in ulteriore imposizione fiscale. Per il personale che dal 1° gennaio 2025 ha già provveduto al pagamento del vitto, alloggio, viaggio e trasporto (non di linea) con denaro contante, atteso che l’obbligo dell’imposizione della tassazione soggiace a carico del sostituto d’imposta (amministrazione dell’Arma dei Carabinieri), si fa presente che la previsione normativa in disamina, a nostro avviso, potrebbe contenere una violazione del principio della “doppia imposizione” previsto dall’art. 67 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ovvero: “La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.”, così come rimarcato dalla Corte di Cassazione – Sezione Tributaria con sentenza n. 2709/2019.
SIM CARABINIERI
DIPARTIMENTO TRATTAMENTO STIPENDIALE E PENSIONISTICO