Fake news su moltiplicatore
MOLTIPLICATORE DELLA BASE PENSIONABILE – (Art3, comma 7 D.Lgs n.165/1997)
Giungono numerose richieste dai nostri iscritti per capire nella realtà che cos’è il “Moltiplicatore”, il suo ammontare, a chi compete e, come ipotizza qualche “profeta di sventura”, se esso cesserà a partire dall’anno 2024.
Ancora una volta il SIM Carabinieri può tranquillamente smentire che ci sia un provvedimento normativo in esame presso gli organi legislativi con il fine di abolire l’art 3, co. 7 del d.Lgs n.165/1997. Dev’essere assolutamente chiaro che al moltiplicatore, nato nel 1997 come alternativa all’istituto dell’ausiliaria, non è mai stata prevista una scadenza.
L’art. 3, co. 7 del decreto legislativo n.165 del 1997, il cd “Moltiplicatore” prevede che, nei confronti del personale escluso dall’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età ordinamentale previsto dall’ordinamento di appartenenza (60 anni), il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo il montante individuale dei contributi è determinato con l’ incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione (33%). Per il personale militare, inoltre, l’incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria (previa opzione da parte dell’interessato) nei seguenti casi:
- a domanda per collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri (A.R.Q) solo per gli Ufficiali;
- a domanda, a condizione di aver prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo.
La nota INPS del 10/04/2018 precisa che, la base pensionable su cui calcolare la maggiorazione di cui all’ art 3 comma 7 del D.Lgs n.165/1997, dev’essere comprensiva delle voci retributive fisse e continuative in godimento al momento della cessazione dal servizio, della 13^ mensilità, dei sei scatti di cui all’ art 4 del D.Lgs n.165/1997 (aumento figurativo del 15%) e delle competenze accessorie per la parte eccedente il 18%, calcolate con riferimento all’ ultimo anno di lavoro.
In definitiva, la base di calcolo del moltiplicatore, sarà equivalente a quella sulla quale sono stati pagati i contributi negli ultimi 360 giorni antecedenti alla cessazione dal servizio. Il valore del moltiplicatore, pertanto, dipende sostanzialmente dall’imponibile maturato nell’ultimo anno e, quindi, aumenta in base alla qualifica posseduta ed anche, in minima parte, dale eventuali competenze accessorie percepite. (1)
- In allegato alcuni esempi di cessazione dal servizio con e senza l’applicazione dell’art 3 comma 7.
L’unica spiegazione al ciclico e ripetuto utilizzo di fake news sull’argomento può ricercarsi in una previsione normativa che riguarda l’istituto dell’ausiliaria e, quindi, indirettamente anche il “Moltiplicatore”. Infatti, il d.Lgs. 66/2010 all’art. 2229 co. 6, prevedeva che nel 2024 vi fosse il termine del collocamento in ausiliaria per il personale con 40 anni di servizio effettivo. Tale disposizione, peraltro, non avrebbe comunque avuto influenza sull’istituto dell’ausiliaria per il personale collocato in congedo per limiti d’età e quindi per il “moltiplicatore” di cui all’art.3, co.7 del d.Lgs 165/1997.
Tale limite, peraltro, è stato prorogato al 2033 dalla legge 5 agosto 2022 n.119, art.1 co.1 lett.a).
Dipartimento Trattamento Stipendiale e Pensionistico
Carlo Calabrese-Gianluca Spaziani