Dalla Cassazione un assist alla proposta di legge del SIM Carabinieri sul nuovo reato di fuga pericolosa
Roma. Con ordinanza numero 4963 del 25 febbraio 2025 la Corte di Cassazione si è espressa riguardo alla qualificazione giuridica di un episodio di inseguimento stradale condotto da una pattuglia di polizia. Nella fattispecie, un veicolo in fuga a velocità elevata aveva urtato numerose autovetture e messo a rischio la pubblica incolumità prima di essere speronato dalla pattuglia inseguitrice. La corte ha precisato che l’operato degli agenti, pur determinando un incidente stradale, non può essere considerato come un semplice incidente, ma rientra nel contesto di un’operazione di pubblica sicurezza. Nella vicenda esaminata dalla Cassazione, l’azione della pattuglia, pur comportando un certo rischio (l’urto con il veicolo in fuga), è stata ritenuta proporzionata al pericolo e giustificata dalla necessità di impedire un danno maggiore alla sicurezza pubblica. Ebbene, Se questa è la strada percorsa dalla Cassazione è nella medesima direzione che si inserisce la proposta di legge elaborata dal Dipartimento Affari Giuridici del SIM Carabinieri sul nuovo reato di fuga pericolosa che, proprio in queste vicende, eliminerebbe ogni forma di dubbio sulla legittimità e sulla proporzionalità degli interventi di polizia nel contesto di pericolosi inseguimenti così da impedire che il destino degli uomini in divisa sia rimesso alla merce degli orientamenti giurisprudenziali trovando invece nella certezza e nella determinatezza di una norma di legge la sua più sicura garanzia. Chi fugge e pone a rischio l’incolumità sia degli agenti che degli altri utenti della strada, solo per questo fatto, merita di essere sanzionato penalmente. Oggi, senza il reato di fuga pericolosa che il SIM Carabinieri chiede con fermezza di introdurre nell’ordinamento penale, chi si dà alla fuga ha la consapevolezza o di “vincere” (riuscendo a dileguarsi e restare impunito) o di “pareggiare” (in caso sia fermato e venga identificato per i crimini eventualmente già commessi e per cui si era dato alla fuga, ma non per quest’ultima che di per sé non costituisce alcun reato). Ebbene, è ora di dire basta. Chi fugge deve sapere che può anche “perdere”. E col nuovo reato di “fuga pericolosa” ciò avverrà, potendo così perseguire in sé per sé anche la sola condotta di fuga in tutti quei casi in cui la stessa sia avvenuta mettendo a rischio l’incolumità degli agenti e di ignari ed innocenti utenti della strada. La Corte di Cassazione, con la sua sentenza ha inoltre ribadito che l’inseguimento e la condotta della pattuglia non devono essere visti come un atto di normale intervento in un incidente stradale, ma come parte di una più ampia azione di pubblica sicurezza, dove la reazione delle forze dell’ordine è stata adeguata alla situazione di pericolo. Se questo è quanto affermato la Corte di Cassazione, l’auspicio di SIM Carabinieri è che ora il parlamento approvi al più presto proprio la proposta di legge SIM che di fatto si colloca proprio nella direzione tracciata dal più alto organo della giurisprudenza.
SIM Carabinieri Segreteria Nazionale